IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
maggio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;
  Visto  il  decreto  rettorale 30 ottobre 1989, Gazzetta Ufficiale 6
giugno 1990;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, in particolare l'art. 13;
  Visto il decreto rettorale 22 ottobre 1990, Gazzetta  Ufficiale  26
novembre 1990;
  Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte,  di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' "La  Sapienza"  di  Roma,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
  Dopo l'art. 5 del titolo XIII dello statuto dell'Universita'  degli
studi  "La  Sapienza" di Roma (Ediz. 1991/92) e' inserito il seguente
nuovo articolo:
  Art. 6 (Diplomi universitari). - Nello statuto dell'Universita' "La
Sapienza" di Roma - Facolta' di ingegneria, sono inseriti i  seguenti
corsi di diploma universitario di durata triennale, di cui all'art. 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341:
   ingegneria aerospaziale;
   ingegneria chimica;
   ingegneria dell'ambiente e delle risorse;
   ingegneria dell'ambiente e delle risorse - sede di Latina;
   ingegneria delle infrastrutture;
   ingegneria delle telecomunicazioni;
   ingegneria elettrica;
   ingegneria elettronica;
   ingegneria informatica e automatica;
   ingegneria logistica e della produzione;
   ingegneria meccanica.
  I  predetti  corsi  di  diploma  sono  raggruppati  in tre settori,
corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e  distinti  ambiti
professionali,  a  eccezione  di quello in ingegneria dell'ambiente e
delle risorse e di ingegneria logistica e  della  produzione,  aventi
caratteristiche intersettoriali:
   1)  settore  civile - corso di diploma universitario in ingegneria
delle infrastrutture;
   2) settore dell'informazione - corso di diploma universitario  in:
ingegneria    delle    telecomunicazioni,   ingegneria   elettronica,
ingegneria informatica e automatica;
   3) settore  industriale  -  corsi  di  diploma  universitario  in:
ingegneria  aerospaziale,  ingegneria  chimica, ingegneria elettrica,
ingegneria meccanica.
  L'iscrizione a tali corsi e' regolata in conformita' alle leggi  di
accesso  agli  studenti  universitari. Il numero degli iscritti sara'
stabilito annualmente dal senato  accademico,  sentito  il  consiglio
della facolta' di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Ciascun  corso  puo'  essere  articolato in orientamenti fissati da
ciascuna facolta' all'atto dell'emanazione del regolamento.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diploma in
ingegneria ...", con la specificazione del corso di diploma seguito.
          Corsi di laurea e di diploma universitario affini
  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi  i  corsi   di   diploma
universitario  sono  dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i
corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1  della
tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1989, n. 186).
  Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della  loro  validita'  culturale  (propedeutica   o   professionale)
nell'ottica  della  formazione richiesta per il conseguimento del di-
ploma di laurea.  Conseguentemente  la  facolta'  potra'  riconoscere
tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso
di  diploma  universitario, indicando le singole corrispondenze anche
parziali con gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea;  la  facolta'
indichera',  inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente
istituiti ed attivati, per completare la formazione per  accedere  al
corso  di  laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea
necessari per conseguire  il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti
integrativi  non  sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti
specifici.
  Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di  corso  del
corso  di  laurea  cui  lo studente si potra' iscrivere; tale anno di
corso, per coloro che siano in  possesso  di  diploma  universitario,
sara' di regola il terzo.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  diversi  corsi di diploma
universitario o da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso  di  diploma
universitario,  sempre  della  facolta'  di ingegneria, il competente
consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  sempre  col
criterio  dello loro utilita' al fine della formazione necessaria per
il  conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi
da completare per conseguire il titolo  e  l'anno  di  corso  cui  lo
studente  potra'  iscriversi.  Particolare  attenzione  sara' rivolta
dalle facolta' sia agli studenti, iscritti come  fuori  corso  ad  un
corso  di  laurea  che  a coloro che avessero interrotto gli studi di
ingegneria, nel caso che volessero completare gli  studi  nell'ambito
dei corsi di diploma.
  I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica
denominazione sono considerati strettamente affini.
  La  facolta'  nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un
proseguimento nel corso di laurea strettamente  affine,  riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli  insegnamenti  aggiuntivi,  a livello di annualita', comprendenti
sia i corsi di insegnamento integrativi che gli  insegnamenti  propri
del  corso  di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di
quattro e di quattordici. La facolta'  dovra',  quindi,  formulare  i
piani   degli   studi   tenendo   presente   questi  vincoli  per  il
proseguimento degli studi.
                 Articolazione del corso degli studi
  La durata  degli  studi  dei  corsi  di  diploma  universitario  in
ingegneria e' fissata in tre anni.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico  della
facolta'.
  Complessivamente    l'attivita'    didattica    comprende    almeno
duemilacento ore, di cui almeno cinquecento di attivita' pratiche  di
laboratorio  o  di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche
essere associata ai diversi corsi  di  insegnamento.  L'attivita'  di
laboratorio  e  di  tirocinio  potra'  essere  svolta  all'interno  o
all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un elaborato  fi-
nale,  presso  qualificate  istituzioni  italiane  o straniere con le
quali  si  siano  stipulate  apposite  convenzioni.  L'attivita'   di
tirocinio,  potra' essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso
di diploma, al massimo a due dei trenta  moduli  didattici  necessari
per conseguire il titolo.
  L'ordinamento  didattico  e'  formulato  con  riferimento al modulo
didattico che comprende un'attivita' didattica complessiva  (lezioni,
esercitazioni,   laboratori,  ecc.)  di  almeno  cinquanta  ore.  Per
conseguire   il   diploma   universitario   occorre   aver   superato
l'accertamento,   con  esito  positivo,  relativo  agli  insegnamenti
previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite  dai
consigli  di  facolta'.  Le  facolta',  nello  stabilire  le prove di
valutazione della preparazione  degli  studenti,  faranno  ricorso  a
criteri  di  continuita'  e  di  accorpamento  in modo da limitare il
numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente  inferiore
a quello dei moduli didattici. Successivamente si riporta per ciascun
corso  di  diploma  universitario il numero dei moduli didattici e le
relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curric-
ula didattici. La facolta' completera' le  indicazioni,  fino  ad  un
numero  di trenta moduli didattici per raggiungere definiti obiettivi
didattico-formativi.
  L'esame  di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente   ad
accertare  la  preparazione di base e professionale del candidato; in
esso potra' essere discusso un eventuale elaborato scritto.
           Regolamento dei corsi di diploma universitario
  I  consigli  delle competenti strutture didattiche determinano, con
apposito regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di
Ateneo,  l'articolazione  dei  corsi  di  diploma  universitario,  in
accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma  2,  della  legge  n.
341/1990.
  In  particolare,  nel  regolamento  saranno indicati il piano degli
studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e  di
area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.
  Nel  piano  degli  studi  sara'  individuata la denominazione degli
insegnamenti; ciascun insegnamento sara'  costituito  da  un  singolo
modulo  o  dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.
Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei  gruppi
della tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1989,  di  cui nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1989, e succes-
sive modificazioni. Nel caso in  cui  il  corso  di  insegnamento  e'
specifico  del diploma e non e' mutuato da un corso di laurea affine,
occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla  di-
ploma  universitario. La denominazione di insegnamenti integrati, con
moduli didattici appartenenti a  diversi  gruppi  concorsuali,  sara'
diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.
  Nel  regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli,  quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi ad un anno di corso successivo.
                               Docenza
  La copertura dei moduli didattici attivati e affidata, nel rispetto
delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo
dello  stesso  gruppo  disciplinare  o  di  un  gruppo ritenuto dalla
facolta' affine, ovvero per  affidamento  a  professore  di  ruolo  o
ricercatore   confermato.   Per  realizzare  una  efficace  attivita'
didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la  singola  classe
di  insegnamento  avra' un numero di studenti iscritti non superiore,
di norma, alle cento unita'.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne il corso d'insegnamento potra' comprendere moduli da affidare
a  professori  a  contratto,  con le modalita' previste negli statuti
delle singole universita'.
                     Formulazione dei curricula
  I curricula dei diplomi universitari in ingegneria  sono  formulati
con  riferimento  al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono
riportati il, o i, gruppi di discipline con  il  relativo  numero  di
moduli   didattici;   quando   necessario,  e'  anche  riportata  una
precisazione sui contenuti scientifico-professionale.
  Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che  concorrono  a
costituire  gli  insegnamenti comuni a tutti i diplomi di ingegneria;
nella tabella B i moduli  didattici  caratterizzanti  i  tre  settori
dell'ingegneria   (civile,   dell'informazione,  industriale);  nella
tabella C gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi
di diploma.
  Per i corsi di diploma intersettoriali, la tabella D insieme con la
tabella A indica l'ordinamento didattico complessivo.